DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 307

Type Decreto legislativo
Publication 2003-11-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

Vista la direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica la direttiva 79/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il

seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riferimento al margine di solvibità delle imprese di assicurazione sulla vita

Art. 1

Definizioni

1.All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti: "bb) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; cc) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".

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