LEGGE 31 ottobre 2003, n. 332

Type Legge
Publication 2003-10-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2003

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Ratifica ed esecuzione).

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

(Designazione amministrazioni competenti).

Art. 3

(Deleghe di competenza).

1.Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalita' previste all'articolo 10, comma 1.

2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 (Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300): «1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attivita' di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalita' definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni». - Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante: «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. Si riporta, comunque, per completezza d'informazione, il testo degli articoli 2 e 3: «Art. 2 (Funzioni istituzionali). - [1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti funzioni: a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalita' e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica; b) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile; c) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea; d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonche' alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonche' con altre amministrazioni pubbliche, con le modalita' di finanziamento previste dall'art. 14]». «Art. 3 (Strumenti). - [1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, l'ENEA puo' anche: a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati interessati; b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza; c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi in tali settori; d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonche' di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; e) favorire l'attivita' di formazione, in particolare post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata].»

Art. 4

(Sanzioni).

1.Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo e' tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.

3.Le attivita' ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.

Art. 5

(Copertura finanziaria).

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

(Entrata in vigore).

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AIEA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI Preambolo CONSIDERANDO, che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese, il Regno di Spagna e il Regno di Svezia (in seguito denominati "gli Stati") e la Comunita' europea dell'energia atomica (in seguito denominata "la Comunita'") sono parti all'Accordo tra gli Stati, la Comunita' e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (in seguito denominata l'"Agenzia") in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (in seguito denominato "Accordo sulle salvaguardie") che e' entrato in vigore il 21 febbraio 1977; CONSAPEVOLI dell'intenzione della comunita' internazionale di promuovere ulteriormente la non proliferazione nucleare attraverso il rafforzamento dell'efficacia e il miglioramento dell'efficienza del sistema di salvaguardie dell'Agenzia; RICORDANDO che nell'applicazione delle salvaguardie l'Agenzia deve tener conto della necessita' di evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' e alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' nucleari pacifiche; di rispettare la legislazione in materia di sanita', sicurezza, protezione fisica e ordine pubblico e i diritti dei cittadini; e deve prendere tutte le precauzione idonee a tutelare i segreti commerciali tecnologici e industriali ed altre informazioni confidenziali di cui viene a conoscenza; CONSIDERANDO che deve essere mantenuto un minimo di frequenza e intensita' delle attivita' contemplate dal presente protocollo in linea con gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia e di miglioramento dell'efficienza delle salvaguardie dell'Agenzia; CIO' PREMESSO, la Comunita', gli Stati e l'Agenzia hanno convenuto quanto segue: RAPPORTO TRA IL PROTOCOLLO E L'ACCORDO SULLE SALVAGUARDIE Articolo 1 Le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie si applicano al presente Protocollo nella misura in cui sono pertinenti e compatibili con le disposizioni del Protocollo stesso. In caso di conflitto tra le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie e quelle del presente Protocollo, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Protocollo - art. 2

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