DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340
Entrata in vigore del decreto: 19-12-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m³.
2.Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((1))
Art. 2
Obiettivi
Art. 3
Ubicazione dell'impianto
2.La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765): «Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densita' di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprieta' richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.». - L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), introduce l'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), il quale, a sua volta, e' stato in parte abrogato dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislative in materia edilizia). Si riporta, pertanto, il testo vigente del succitato art. 41-quinquies: «Art. 41-quinquies. - In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.».
Art. 4
Divieto di permanenza in aree non piu' rispondenti
1.L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densita' territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
2.L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorche' l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.
Art. 5
Mancanza delle distanze di sicurezza
1.Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano piu' rispettate, l'impianto deve essere rimosso.
Art. 6
Deroghe
1.Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, puo' essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalita' indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
2.Non puo' essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonche' delle distanze di sicurezza esterne.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 6 (Procedimento di deroga). - 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte. 2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco): «Art. 5 (Domanda di deroga). - 1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivita' principale e delle eventuali attivita' secondarie, elencate nell'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga; c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; d) specificazione delle caratteristiche dell'attivita' o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c). 2. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».
Art. 7
Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208; b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024; c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024; d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28; e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28; f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.
Art. 8
Disposizioni finali
1.Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372
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