LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Type Legge
Publication 2003-12-24
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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46.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. (15) (34)

47.Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale. (15) (34)

48.Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

49.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.

50.In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

51.A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

52.In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

53.Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'.

54.In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

55.Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi' prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

56.Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita' statale.

57.Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. (4) (7) (52)

57-bis.Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio. (4) (52)

58.Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.

59.Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

60.Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. (13)

61.I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

62.I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

63.Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

64.I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. (15)

65.Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

66.Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalita' nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

67.La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

68.Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo.

69.Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

70.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

71.Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

72.L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73.L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

74.L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

75.Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica. (33)

76.Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale. (28)

77.In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.

78.COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2003, N. 356, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48.

79.Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonche' a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

80.Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

81.Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.

82.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti. (28)

83.Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) - 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".

84.All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".

85.All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".

86.All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

87.Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.

88.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5. 2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi. 3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi. 4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. 5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".

89.Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

90.I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

91.Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".

93.Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

94.Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti: "7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo. 7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

96.Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).

97.I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

98.All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente: "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".

99.All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente".

100.All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto il seguente comma: "15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".

101.Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. (16)

102.A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.

103.Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e 102.

104.In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.

105.Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inserito il seguente: "Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione".

106.All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.

107.All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".

108.E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

109.Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

110.Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.

112.L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.

113.I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.

114.Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.

115.I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.

117.Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. (16)

118.Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.

119.All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.

120.Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita' fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

121.Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e' soppressa.

122.All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili".

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