LEGGE 8 febbraio 1903, n. 34

Type Legge
Publication 1903-02-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,800,000 per la spedizione militare in Cina da assegnarsi per L. 1,300,000 al Ministero della guerra e per L. 4,500,000 al Ministero della marina, mediante la iscrizione delle rispettive quote in uno speciale capitolo, in ciascuno dei bilanci dei Ministeri predetti per l'esercizio finanziario 1902-1903. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1903. VITTORIO EMANUELE. ZANARDELLI. DI BROGLIO. OTTOLENGHI. MORIN. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

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