LEGGE 12 febbraio 1903, n. 42
Art. 1
Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifici ad uso delle Scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili con rate d'ammortamento da pagarsi coi relativi interessi a carico del bilancio della spesa del Ministero degli Affari Esteri.
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