LEGGE 12 febbraio 1903, n. 42

Type Legge
Publication 1903-02-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifici ad uso delle Scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili con rate d'ammortamento da pagarsi coi relativi interessi a carico del bilancio della spesa del Ministero degli Affari Esteri.

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