LEGGE 12 febbraio 1903, n. 43
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia e Norvegia per stabilire il regime fiscale degli zuccheri, firmata a Bruxelles il 5 marzo 1902. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla Osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1903. VITTORIO EMANUELE. E. Morin. Carcano. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu
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