LEGGE 19 febbraio 1903, n. 45

Type Legge
Publication 1903-02-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Tutte le nomine degli insegnanti per le scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso. Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi riconosciuti volta per volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante o per rifiuto del Comune di nominarlo o per esito sfavorevole del concorso bandito o per vacanza improvvisamente verificatasi dopo la scadenza dei termini del concorso o durante l'anno scolastico. In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda entro 15 giorni da quello in cui la vacanza si è verificata, disporrà il Provveditore agli studi, il quale di ogni nomina di urgenza darà notizia al Consiglio Provinciale Scolastico nella sua prima seduta. Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedere: col chiudersi di questo il maestro s'intende di fatto licenziato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.

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