LEGGE 12 febbraio 1903, n. 50
Art. 1
È costituito un Consorzio obbligatorio, avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova. Il Consorzio ha la durata di 60 anni e provvede direttamente: 1° All'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli; 2° All'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova; 3° Alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere sulle calate, e per le linee di accesso destinate al servizio del porto; 4° Ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo; 5° A promuovere, nelle forme legali e con tutti i mezzi che potranno rientrare nella sua competenza, a coordinamento ed il miglioramento degli altri servizi svolgentisi nel porto, nonchè a regolare e disciplinare in simile maniera ogni genere di prestazione dell'opera personale fatta dagli individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto; 6° Alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate. È per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilottaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana.
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