LEGGE 19 febbraio 1903, n. 53

Type Legge
Publication 1903-02-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 28, 33, 36, 39, 46, 49, 50 e 52, della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico), sono modificati nel modo seguente: Art. 4. - Gl'insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai Comuni, dalle Provincie, o dallo Stato all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè gl'insegnanti elementari dei RR. educatori femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni, devono presentare all'Amministrazione dell'Istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio fatta eccezione per le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria, approvato col R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623. Art. 7. - Il contributo annuo dei Comuni è stabilito nella misura di cinqne centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali e degli aumenti sessennali che, in conformità della legge 11 aprile 1886, spettano agli insegnanti nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri. Sarà pure dovuta dai Comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sottomaestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli stipendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei RR. educatori femminili. Per le scuole tenute da Corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori. Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del Comune nel quale insegnano. Per i sottomaestri, ai quali è affidata una sezione di classe, a termine dell'articolo 323 della legge 13 novembre 1859, il contributo sarà ragguagliato sull'intero stipendio minimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano tale funzione; ma il diritto di rivalsa del Comune sullo stipendio del sottomaestro è in ragione del quattro per cento sullo stipendio ad esso in realtà corrisposto. Per le scuole stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe, verrà ridotto a questa somma, in quanto riguarda la iscrizione al Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte. Per gli insegnanti negli asili d'infanzia e nei RR. educatori femminili il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire, verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte. Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà pagato dalle Provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'iscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono. Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole ed agli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero saranno stabilite dal Regolamento. Art. 11. - Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di essa è compreso fra lire 301 e lire 600, rilasciano la ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600. In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire 300, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire 600, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento. Art. 12. - Gl'insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatori femminili. Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei RR. educatori femminili anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed inscritti al Monte pensioni. Art. 14. - Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'articolo 7. Tuttavia la pensione dell'insegnante non potrà essere inferiore a lire 300 se ha raggiunto i 30 anni di servizio, a lire 240 se il servizio prestato è compreso fra i 28 ed i 30 anni; a lire 200 se il servizio prestato è inferiore ai 28 anni. Per gli insegnanti pensionati con oltre 60 anni di età, o licenziati dall'ufficio per provata infermità dopo 25 anni di servizio, la pensione minima è stabilita in lire 300. Art. 18. - La vedova del maestro inscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ed in mancanza di essa, gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente. L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 15. L'indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitano con essa. Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25; è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente, anche se abbiano il padre vivente. Art. 19. - La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione riversibile per intero sul gruppo degli Orfani. Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte. La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore, e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio. Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali sì dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa. Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto. Art. 21. - Le pensioni alle vedove ed agli orfani, liquidate in conformità degli articoli 19 e 20, non potranno eccedere i due terzi di quelle che sarebbero spettate, o che erano già state assegnate all'insegnante. In ogni caso, se la pensione è inferiore alle 150 lire annue, verrà elevata a questa somma. Art. 23. - La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera A dell'articolo 15 hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari ai due terzi dello stipendio annuo assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio. La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio. Art. 28. - La presente legge, salvo le disposizioni sopra indicate, non è obbligatoria per quei Comuni dove già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati. Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonchè quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici d'istitutore nei Convitti nazionali e di Ispettore scolastico, od in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e dell'educazione elementare. La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei Comuni indicati nel primo comma del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati ed i Comuni non obbligati al contributo, o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante. Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidala, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui Comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi. Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero, anche dai Comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte. I maestri e i direttori, che alla data della promulgazione della presente legge si trovino in servizio presso Comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di accumulare agli effetti della indennità o della pensione il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte. Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria. Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la applicazione di quest'articolo. Art. 33. - Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti. L'indennità potrà essere chiesta dall'insegnante o dalla vedova o a nome degli orfani minorenni entro tre anni dalla data della cessazione dello stipendio. Quando l'insegnante, a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni, od in una scuola elementare dei Regi educatori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione, e verrà inscritto nuovamente al Monte per conseguire l'indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge. Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti e rinunzi al godimento della pensione già liquidata. Art. 36. - La Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti vigila anche la gestione del Monte pensioni. Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della Cassa stessa, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei compartecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o dei contributi, come pure nel sistema di ripartizioni degli utili. Della Commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascun istituto di previdenza; gli uni e gli altri interverranno con voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratta dell'istituto nell'interesse del quale furono nominati. Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni d'ufficio, si occupino specialmente di istituti di previdenza in numero non superiore a quattro. Art. 39. - L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale; «Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari», stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª) per 10 anni a partire dal 1° gengennaio 1879, e continuata per altri 10 anni a partire dal 1° gennaio 1889 per effetto della legge 28 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª), è sostituita da uguale stanziamento per altri dieci anni a partire dal 1° luglio 1902. La detta somma sarà inscritta col titolo suindicato nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro. Art. 46. - Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato all'interno o all'estero, quelle degli insegnanti negli asili infantili e quelle degli insegnanti nelle scuole elementari dei RR. educatori femminili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole, in asili e nei RR. educatori cumulativamente: a) per quelli che alle date sopra indicate avevano un'età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella A; b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 sulla base della tabella A, colla diminuzione di un dodicesimo. Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 15, agli insegnanti contemplati nella lettera b del presente articolo, saranno diminuite di un dodicesimo. Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43, saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari. Le pensioni degli insegnanti, di cui alla precedente lettera b, alle quali sia stata già applicata la riduzione del dodicesimo, non potranno mai essere minori dei limiti minimi di L. 300, 240 o 200, stabiliti dall'art. 14 in relazione al numero degli anni di servizio prestati; quando poi risultassero superiori al limite massimo della media triennale, di cui all'articolo stesso, verranno riportate a questo limite. Art. 49. - Le pensioni alle vedove ed agli orfani degli insegnanti di cui all'articolo 46, non dovranno mai essere inferiori a lire 150 e se nella liquidazione risultassero minori, saranno elevate a tale somma. Art. 50. A partire dal giorno 1° gennaio 1903 agl'insegnanti, alle vedove ed agli orfani già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nel presente articolo 1°. Art. 52. - Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del Regolamento approvato con R. decreto 25 aprile 1897, n. 160. Nello stesso Regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

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