LEGGE 26 febbraio 1903, n. 61

Type Legge
Publication 1903-02-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per di grazia Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a corrispondere al Comune di Scansano un sussidio di L. 100.000, pagabili in cinque rate annue di L. 20.000 a cominciare dall'esercizio 1903-904, a titolo di compenso per i danni derivati al Comune stesso dall'abolizione dell'estatura della città di Grosseto, disposta con la legge 20 luglio 1897, n. 321. Il sussidio sovra accennato deve essere impiegato nell'esecuzione di quelle opere pubbliche che saranno determinate dal Consiglio comunale di Scansano d'accordo col Governo ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e dall'Ufficio del Genio civile di Grosseto per la parte di rispettiva competenza. Il pagamento della prima rata si farà quando saranno iniziati i lavori sopra indicati. Le successive quattro rate si pagheranno man mano che saranno continuati i lavori e su certificati dell'Ufficio del Genio civile di Grosseto accertanti lo stato di avanzamento dei medesimi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1903. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli. Giolitti. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.

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