LEGGE 29 marzo 1903, n. 102
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 91,516,93 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 30 «Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi» dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1903. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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