LEGGE 22 marzo 1903, n. 120
Art. 1
Il servizio tecnico per l'Amministrazione dei Canali Cavour sarà dal 1° luglio 1903 esercitato dal personale del catasto e dei servizi tecnici finanziari dipendenti dal Ministero delle Finanze. I funzionari del Genio Civile, ora addetti alla gestione dei Canali Cavour, avranno facoltà di passare nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza. Essi prenderanno il posto che loro compete a seconda del grado e dei titoli posseduti e della rispettiva anzianità, conservando lo stipendio e gli assegni che ora godono.
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