LEGGE 22 marzo 1903, n. 152

Type Legge
Publication 1903-03-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È esente da tassa la fabbricazione di spirito derivato da vino, da vinaccie e da altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale. Lo spirito derivato da materie non vinose, quando sia adulterato e destinato agli usi sopraindicati, dovrà assolvere una tassa di L. 0,15 per ogni grado e per ogni ettolitro. Allo spirito adulterato non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26. Lo spirito denaturato non può essere assoggettato al dazio consumo nè gravato di alcuna tassa locale.

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