LEGGE 21 maggio 1903, n. 191
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di lire un milione cinquecentomila (L. 1,500,000) in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903. Cap. 12. Indennità di traslocamento agli impiegati . L. 40,000 » 13. Ispezioni e missioni amministrative . . . . . » 350,000 » 24. Spese casuali . . . . . . . . . . . . . . . . » 100,000 » 66. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte o permutamenti . . . . . . . . » 450,000 » 80. Indennità di via o trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica, spesa pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . . . . . . » 110,000 » 122. Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai Reali carabinieri . . . . . . . . . . . . » 450,000 --------- Totale . . . L. 1,500,000 --------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 maggio 1903. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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