LEGGE 24 maggio 1903, n. 197
Art. 1
Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo. Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale. I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.
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