LEGGE 28 maggio 1903, n. 224
Art. 1
A cominciare dall'anno scolastico 1903-1904 le tasse e sopratasse scolastiche, per le Università e per gli Istituti superiori, compresi gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, sono fissate dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.
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