LEGGE 27 giugno 1903, n. 242
Art. 1
Fino al termine di due anni dalla promulgazione della presente legge è vietata l'esportazione all'estero degli oggetti antichi provenienti da scavo, che siano di notevole importanza archeologica od artistica. È altresì vietata per detto termine l'esportazione all'estero degli altri oggetti che sieno di sommo pregio per la storia e per l'arte descritti nel catalogo di cui nell'articolo 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185, e precisamente nella parte del catalogo stesso relativa agli oggetti d'antichità e d'arte di proprietà privata. Questa parte del catalogo dovrà essere pubblicata dal Ministero dell'Istruzione Pubblica non più tardi del 31 dicembre 1903. Intanto ne fa le veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui all'articolo 5 della legge sopra citata. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/07/1903, n. 153 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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