LEGGE 30 giugno 1903, n. 247

Type Legge
Publication 1903-06-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È data facoltà al Governo del Re di dare esecuzione provvisoriamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1903-904, fino a quando essi non siano tradotti in legge, non oltre però il 31 dicembre 1903; e quindi il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 29 novembre 1902, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate fino al 4 giugno 1903, e della variazione proposta dalla Giunta generale del bilancio al capitolo 114 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'uso indicato nel secondo comma dell'art. 2 del disegno di legge della Commissione, nonchè, per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, delle variazioni portate dal disegno di legge n. 334: «Ripartizione per l'esercizio finanziario 1903-904 di stanziamenti per talune opere pubbliche straordinarie».

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