LEGGE 31 maggio 1903, n. 254

Type Legge
Publication 1903-05-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività. Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento a quello che esse corrispondono sui depositi. I Monti di pietà sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformità dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169. Le Opere pie, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da investirsi annualmente. Su tali prestiti non potrà pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in più del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedente. Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento. Eguale facoltà il Ministero di Agricoltura, potrà dare alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350, e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costrurre le case popolari. Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facoltà della presente legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del valore di esse.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.