LEGGE 2 luglio 1903, n. 259

Type Legge
Publication 1903-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Presso ogni Corte, tribunale o pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere vice-cancellieri, e, presso le Corti e i tribunali, anche vice-cancellieri aggiunti.

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