LEGGE 2 luglio 1903, n. 260

Type Legge
Publication 1903-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904 e non oltre il mese di decembre 1903, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e a pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo stesso, che non ammettono dilazioni, e quelle dipendenti da leggi e obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, il 28 maggio 1903, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge per la loro approvazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1903. VITTORIO EMANUELE. Morin. Visto: Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

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