LEGGE 8 luglio 1903, n. 281
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 185,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1902-903, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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