LEGGE 8 luglio 1903, n. 286

Type Legge
Publication 1903-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1901-902 su taluni capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, nella complessiva somma di lire cinque milioni ottocento ventiduemila cinquecentotrentotto e centesimi settantaquattro (5,822,538.74) ripartita tra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

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