LEGGE 8 luglio 1903, n. 289

Type Legge
Publication 1903-07-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, sono prorogate fino al 30 giugno 1904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903. VITTORIO EMANUELE. Di Broglio. Cocco - Ortu. Visto, Il Guardasigilli: Cocco - Ortu.

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