LEGGE 8 luglio 1903, n. 312
Art. 1
I Comuni che entro otto anni dalla pubblicazione della presente legge costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima, o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione del quarto. Ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, saranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di venticinque chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare. Uguale trattamento verrà fatto ai Comuni che procedano all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune.
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