LEGGE 8 luglio 1903, n. 321
Art. 1
Ferme restando le disposizioni della legge 31 maggio 1900, n. 211, per provvedere alle eventuali deficienze della gestione spedaliera del pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, dalle somme che rimarranno annualmente disponibili sul fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma, e fino alla concorrenza di annue lire 500,000, sarà prelevata, a favore dell'Amministrazione degli ospedali, la somma che sarà di anno in anno riconosciuta necessaria dal Ministero dell'Interno, rinunciandosi dal Tesoro dello Stato allo sgravio di cui all'articolo 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343. Qualora le somme disponibili su quel fondo fossero inferiori al bisogno, annualmente determinato dal Ministero dell'Interno nei limiti suindicati, la deficienza sarà corrisposta agli ospedali stessi dal Tesoro dello Stato, fino alla concorrenza delle dette L. 500,000.
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