Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.