LEGGE 13 dicembre 1903, n. 474
Art. 1
Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrarii, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali. Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.