LEGGE 21 dicembre 1903, n. 483
Art. 1
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli della rendita consolidata 4,50 per cento netto, inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di L. 100, ovvero il cambio di L. 4,50 di rendita, con una rendita 3,50 netta del consolidato creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, con l'aggiunta di un premio da stabilirsi, in relazione al disposto del seguente articolo 12, per ogni 100 lire di capitale nominale convertito. Alle rendite del consolidato 3,50 netto, da inscriversi nel Gran Libro del debito pubblico per effetto del detto cambio, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella predetta legge.
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