LEGGE 24 dicembre 1903, n. 488
Art. 1
Il Governo del RE è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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