Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1903-1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1903-1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.