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LEGGE 24 dicembre 1903, n. 490

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1903-1904, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.