LEGGE 24 dicembre 1903, n. 494
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con altra legge 30 giugno 1901, n. 262, fino al 31 dicembre 1903, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1903. VITTORIO EMANUELE. Ronchetti. Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.
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