LEGGE 24 dicembre 1903, n. 504
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di L. 300,000 da portarsi in aumento al capitolo 48 «Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio 1903-1904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1903. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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