LEGGE 27 dicembre 1903, n. 514
Art. 1
È diminuita di L. 140,000 la spesa straordinaria di L. 3,700,000 autorizzata dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, comma C) per lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, e la tabella A, annessa alla legge stessa, resta sostituita dalla tabella A facente parte della presente legge; È aumentata di L. 140,000 la spesa straordinaria di L. 1,650,000 autorizzata dall' articolo 1 della legge 27 aprile 1899, n. 165, per lavori di riparazione di danni cagionati ad opere dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.