LEGGE 24 dicembre 1903, n. 519
Art. 1
È approvata, con effetto dal 1° ottobre 1903, la qui unita convenzione in data 6 giugno 1903, ed annessa dichiarazione dell' 11 successivo, stipulata con la Società veneziana di navigazione a vapore per l'esecuzione di dodici viaggi all'anno fra Venezia e Calcutta.
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