LEGGE 27 dicembre 1903, n. 523

Type Legge
Publication 1903-12-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint Louis del 1904 è autorizzata la spesa di L. 650,000. A tale effetto sarà stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1903-904, la somma di L. 370,000. Per la somma rimanente di L. 280,000 il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a valersi dei fondi residui inscritti, per l'Esposizione universale di Parigi del 1900, sul capitolo 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio finanziario 1902-903. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1903. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

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