LEGGE 24 dicembre 2003, n. 369

Type Legge
Publication 2003-12-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/1/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337. All'articolo 1: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: " 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998. 1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro"; al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " due anni "; il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ". All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302, " sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466, " sono soppresse le seguenti " e successive modificazioni, " e dopo le parole: " legge 3 giugno 1981, n. 308, " sono soppresse le seguenti: " e successive modificazioni, ". All'articolo 4: il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno. 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".

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