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LEGGE 16 gennaio 2004, n. 5

Current text a fecha 2004-01-17

Entrata in vigore del provvedimento: 18/1/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315 All'articolo 1: al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,". All'articolo 2: al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,"; al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione," sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,". All'articolo 4: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1"".