LEGGE 10 gennaio 2004, n. 12
Entrata in vigore del provvedimento: 27/1/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.
Art. 3
1.La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convention
CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE RICONOSCENDO il significativo contributo che la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata "Convenzione di Varsavia", e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione area. RICONOSCENDO la necessita' di adeguare e rifondere la Convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo. RICONOSCENDO l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessita' di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione. RIAFFERMANDO l'auspicabilita' di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformita' con i principi e gli obiettivi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944. CONVINTI che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova Convenzione rappresenti il mezzo piu' idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 - Campo di applicazione 1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresi' ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati Parti o sul territorio di un medesimo Stato Parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non e' uno Stato Parte. Ai fini della presente Convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato Parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato. 3. Ai fini della presente Convenzione il trasporto effettuato da piu' vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di piu' contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o piu' contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato. 4. La presente Convenzione si applica anche al trasporto di cui al Capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 - Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali 1. La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1. 2. Nel trasporto di effetti postali il vettore e' responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2. le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 - Passeggeri e bagagli 1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo, contenente: (a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione: (b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e se sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovra' offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilita' del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo e' soggetta alle norme e alle limitazioni della presente Convenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilita'.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 - Merci 1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo. 2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 - Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico La lettera di trasporto-aereo e la ricevuta di carico devono contenere: (a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione: (b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e siano previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali; (c) l'indicazione del peso della spedizione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 - Documento relativo alla natura della merce Se necessario all'espletamento delle formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' politiche, il mittente puo' essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilita'.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 - Descrizione della lettera di trasporto aereo 1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali. 2. Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale e' firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce. 3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro. 4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 - Documentazione per colli multipli Quando vi sono piu' colli: (a) il vettore puo' chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte; (b) il mittente puo' chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 - In osservanza delle disposizioni relative alla documentazione L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilita'.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 - Responsabilita' per le indicazioni contenute nella documentazione 1. Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonche' di quelle fornite da lui o in suo nome al vettore perche' siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore. 2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome. 3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 - Efficacia probatoria della documentazione 1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano. 2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonche' al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria: quelle relative alla quantita', al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica conti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 - Diritto di disporre della merce 1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purche' l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio ne' al vettore, ne' agli altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino. 2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo. 3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente. 4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 - consegna dello merce al destinatario (Riconsegna) 1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario puo', dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti a previa esecuzione delle condizioni di trasporto. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, e' obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce. 3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non e' ancora giunta a destinazione, il destinatario puo' far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 - Tutela di diritti del mittente e del destinatario Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per contro altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 - Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi 1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario. 2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 - Formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' pubbliche 1. Il mittente e' tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento della formalita' doganali, di polizia o imposte da altre autorita' pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente e' responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarita' o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati. 2. Il vettore non e' tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 - Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli 1. Il vettore e' responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si e' prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. 2. Il vettore e' responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si e' prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilita' del vettore e' esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da diretto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore e' responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero puo' far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4. Salvo diversa disposizione, nella presente Convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 - Danni alla merce 1. Il vettore e' responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si e' prodotto nel corso del trasporto aereo. 2. Tuttavia, il vettore non e' responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o piu' dei fatti seguenti: (a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce: (b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati: (c) un evento bellico o un conflitto armato: (d) un atto dell'autorita' pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce. 3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. 4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto, di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 - Ritardo Il vettore e' responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non e' responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 - Esonero Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, e' esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilita' nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorche' la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore e' parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilita' nella misura in cui dimostri che tale passegero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilita' contenute nella presente Convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.
Convenzione - art. 21
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