LEGGE 29 dicembre 2003, n. 382
Entrata in vigore del provvedimento: 28/1/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita a quanto disposto dall'articolo 92 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di 9.490 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, add| 29 dicembre 2003 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "gli Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata "Egitto", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto; DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel Settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale; PERSUASI che l'accordo di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; - contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto; - incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilita' economica e politica; - promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarieta' e la comprensione reciproca. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: - sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - rafforzare la stabilita' e la sicurezza regionale; - promuovere iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo. 2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonche' dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25% del dazio di base; - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95% del dazio di base; - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90% del dazio di base; - sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80% del dazio di base; - otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70% del dazio di base; - nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60% del dazio di base; - dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50% del dazio di base; - undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30% del dazio di base; - tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20% del dazio di base; - quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10% del dazio di base; - quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti. 5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originati della Comunita' non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione. 6. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. L'Egitto puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superate il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superate il 20% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e, della tariffa doganale egiziana, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato I.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 La Comunita' e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le Parti.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunita' e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunita' e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo. 2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
Accordo - art. 17
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