DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'età minima delle piante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1.Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.
2.Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata: "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, può modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato I, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
3.Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".
4.Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, è fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".
5.Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.
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