LEGGE 10 gennaio 2004, n. 18

Type Legge
Publication 2004-01-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambery il 20 dicembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechstenstein, La Confederazione Svizzera, La Repubblica di Slovenia, La Comunita' Europea, firmatari della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), da una parte, e il Principato di Monaco, d'altra parte, e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della Convenzione delle Alpi, allo scopo di vigilare sulla protezione dell'insieme dell'arco alpino, hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione per la Protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di adesione.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Nel preambolo aggiunto: "Il Principato di Monaco"

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 L'allegato, in cui e' descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle Alpi, modificato come segue: a) l'elenco delle unita' amministrative dell'arco alpino e' completato come segue: - Principato di Monaco; b) la carta presentata nell'allegato della Convenzione delle Alpi sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 (1) Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo puo' essere espresso da: - firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo Stato che si avvale di tale possibilita', notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione; - firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario. (2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni: - che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore; - che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione; - che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione. (3) Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avra' effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno Stato puo' dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 La denuncia del presente Protocollo di adesione puo' essere effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie: - le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione; - il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; - le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4; - le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore. In fede di cio', i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione. Fatto a Chambin, il 20/12/1994,, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un'unica copia che verra' depositata presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari. Per la Repubblica Federale di Germania Per La Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese Per la Repubblica Italiana Per il Principato di Liechstenstein Per la Repubblica di Slovenia Per la Confederazione Svizzera Per la Comunita' Europea Per il Principato di Monaco Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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