LEGGE 15 gennaio 2004, n. 27
Entrata in vigore del provvedimento: 5/2/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 655.145 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Protocole
Protocole Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIO-TECNOLOGICI RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA NAZIONI UNITE 2000 PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI BIOTECNOLOGICI RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITA' BIOLOGICA Le Parti al presente Protocollo, Essendo Parti della Convenzione sulla diversita' biologica, di seguito denominata "la Convenzione", Ricordando i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 19, l'articolo 8 g) e l'articolo 17 della Convenzione, Ricordando anche la decisione II/5 del 17 novembre 1995 della Conferenza delle Parti alla Convenzione, che richiede l'elaborazione di un protocollo sulla prevenzione dei rischi bio-tecnologici dovendo concernere espressamente i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica e che prevede, in particolare, una procedura appropriata di accordo preliminare in cognizione di causa, Ribadendo l'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Consapevoli che la bio-tecnologia moderna si sviluppa rapidamente e che il pubblico in generale si preoccupa sempre di piu' per gli effetti sfavorevoli che potrebbe avere sulla diversita' biologica, compresi i rischi che essa potrebbero comportare per la salute umana, Riconoscendo che la bio-tecnologia moderna offre un notevole potenziale per il benessere dell'essere umano, purche' sia sviluppata ed utilizzata in condizioni di sicurezza soddisfacenti per l'ambiente e la salute dell'uomo, Consapevoli inoltre dell'importanza cruciale, per l'umanita', dei centri di origine e dei centri di diversita' genetica, Tenendo conto del fatto che svariati paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, dispongono di mezzi limitati per far fronte alla natura ed all'importanza dei rischi, noti e potenziali, presentati dagli organismi viventi modificati, Ritenendo che gli accordi relativi al commercio ed all'ambiente dovrebbero sostenersi reciprocamente al fine di addivenire ad uno sviluppo duraturo. Sottolineando che il presente Protocollo non sara' interpretato nel senso di implicare una modifica dei diritti e degli obblighi di una Parte in forza di altri accordi internazionali in vigore, Rimanendo inteso che il presente preambolo non mira a subordinare il Protocollo ad altri accordi internazionali, Hanno convenuto quanto segue Articolo primo OBIETTIVO In conformita' all'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo del presente Protocollo e' di contribuire a garantire un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l'uso, indenne da pericoli, degli organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso duraturo della diversita' biologica, tenendo conto inoltre dei rischi per la salute umana, ed evidenziando in particolare i movimenti transfrontalieri.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ciascuna Parte prende le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo necessarie ed appropriate per adempiere ai propri impegni a titolo del Protocollo. 2. Le Parti si accertano che la messa a punto, la manipolazione, il trasporto, l'uso, il trasferimento e la fuoruscita di qualsiasi organismo vivente modificato avvengano in modo da prevenire o ridurre i rischi per la diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana. 3. Nulla nel presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo la sovranita' degli Stati sulle loro acque territoriali come stabilita nel diritto internazionale, o i diritti sovrani o la giurisdizione che essi esercitano sulla loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale in forza del diritto internazionale, o l'esercizio da parte di navi ed aerei di tutti i Paesi, dei diritti e delle liberta' di navigazione conferite dal diritto internazionale e sancite negli strumenti internazionali pertinenti 4. Nulla nel presente Protocollo deve essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una Parte di adottare misure piu' rigorose di quelle previste dal Protocollo, purche' queste ultime siano compatibili con l'obiettivo e le norme del Protocollo e conformi agli altri obblighi imposti a detta Parte dal diritto internazionale. 5. Le Parti sono incoraggiate a tenere adeguatamente conto delle competenze disponibili, degli strumenti esistenti e dei lavori intrapresi dalle istanze internazionali competenti, trattandosi di rischi per la salute umana.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI Ai fini del Protocollo: a) per "Conferenza delle Parti "s'intende la Conferenza delle Parti alla Convenzione; b) per "Uso in ambiente chiuso" s'intende qualsiasi operazione, intrapresa in un dispositivo, impianto o ogni altra struttura fisica, che fa intervenire organismi viventi modificati, regolamentati da misure specifiche che limitano effettivamente il loro contatto con l'ambiente esterno e l'impatto su questo ambiente; c) per "Esportazione" s'intende qualsiasi movimento transfrontaliero intenzionale in provenienza da una parte e diretto ad un'altra Parte; d) per "Esportatore" s'intende ogni persona giuridica o fisica, dipendente dalla giurisdizione della Parte esportatrice, che prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia esportato; e) per "Importazione" s'intende ogni movimento transfrontaliero intenzionale, a destinazione di una Parte ed in provenienza da un'altra Parte; f) "per Importatore s'intende qualsiasi persona morale o fisica", dipendente dalla giurisdizione della Parte importatrice, che prende provvedimenti affinche' un organismo vivente modificato sia importato; g) per "organismo vivente modificato" s'intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della bio-tecnologia moderna; h) per "organismo vivente" s'intende ogni entita' biologica in grado di trasferire o di replicare materiale genetico, ivi compresi gli organismi sterili, i virus ed i viroidi; i) Per "Biotecnologia moderna" s'intende: a) l'applicazione delle tecniche in vitro agli acidi nucleici , ivi compresa la ricombinazione dell'acido desoxyiribonucleico (ADN) e l'introduzione diretta di acidi nucleici in cellule o organiti, b) della fusione cellulare di organismi non appartenenti alla stessa famiglia tassonomica, che sormontano le barriere naturali della fisiologia della riproduzione o della ricombinazione e che non sono tecniche utilizzate per la riproduzione e la selezione di tipo classico; j) Per "Organizzazione regionale d'integrazione economica" s'intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione alla quale i suoi Stati membri hanno trasferito la loro competenza per tutte le questioni dipendenti dal Protocollo e che e' stata debitamente abilitata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare il Protocollo o ad aderirvi; per k) Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni movimento di un organismo vivente modificato in provenienza da una Parte e diretto ad un'altra Parte, nella misura in cui, ai fini degli articoli 17 e 24, l'espressione" movimento transfrontaliero" si applica anche ai movimenti fra Parti e non Parti.
Protocollo - art. 4
Articolo 4 PORTATA DI APPLICAZIONE Il presente Protocollo si applica ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione ed all'utilizzazione di qualsiasi organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, in considerazione, inoltre, dei rischi per la salute dell'uomo.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 PRODOTTI FARMACEUTICI Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto delle Parti di sottoporre qualsiasi organismo vivente ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, il presente Protocollo non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati che sono prodotti farmaceutici destinati all'uomo in virtu' di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.
Protocollo - art. 6
Articolo 6 TRANSITO ED USI IN AMBIENTE CHIUSO 1. Nonostante l'articolo 4, e fatto salvo il diritto di una Parte di transito di regolamentare il trasporto di organismi viventi modificati sul suo territorio e di avvisare il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici riguardo a qualsiasi decisione adottata, in forza del paragrafo 3 dell'articolo 2, concernente il transito sul suo territorio di un determinato organismo vivente modificato, le disposizioni del presente Protocollo concernenti la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applicano agli organismi viventi modificati in transito. 2. Nonostante l'articolo 4 e fatto salvo il diritto di qualsiasi Parte di sottoporre un organismo vivente modificato ad una valutazione dei rischi prima di prendere una decisione sulla sua importazione, e di fissare le norme applicabili agli usi in ambiente chiuso, entro i limiti della sua giurisdizione, le disposizioni del presente Protocollo relative alla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applicano ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati ad essere utilizzati in ambiente chiuso, che sono effettuati in conformita' alle norme della Parte importatrice.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCORDO PRELIMINARE IN COGNIZIONE DI CAUSA 1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa prevista agli articoli 8,9,10 e 12, si applica anteriormente al primo, movimento transfrontaliero intenzionale di organismi viventi modificati destinati ad essere intenzionalmente introdotti nell'ambiente della Parte importatrice. 2. L'introduzione intenzionale nell'ambiente di cui al paragrafo 1 precedente non concerne gli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale, o ad essere trasformati. 3. L'articolo 11 si applica anteriormente al primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o ad essere trasformati. 4. La procedura di accordo preliminare in cognizione di causa non si applica ai movimenti transfrontalieri intenzionali degli organismi viventi modificati i quali, in una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo, sono definiti come essendo poco suscettibili di produrre effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 NOTIFICA 1. La Parte esportatrice indirizza, o esige che l'esportatore provveda ad indirizzare per iscritto all'autorita' nazionale competente della Parte importatrice, una notifica prima del movimento transfrontaliero intenzionale di un organismo vivente modificato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7. La notifica contiene, come minimo, le informazioni specificate all'Allegato I. 2. La Parte esportatrice si accerta che vi sia una responsabilita' giuridica per quanto riguarda l'esattezza delle informazioni comunicate dall'esportatore.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 RICEVUTA DI RITORNO DELLA NOTIFICA 1. La Parte importatrice indirizza per iscritto all'autore della notifica, entro novanta giorni, una ricevuta di ritorno della notifica. 2. La ricevuta di ritorno della notifica indica: a) La data di ricezione della notifica; b) Se la notifica contiene, a prima vista, le informazioni di cui all'articolo 8, c) Se convenga procedere conformandosi al quadro regolamentare della Parte importatrice o seguendo la procedura di cui all'articolo 10. 3. IL quadro regolamentare nazionale di cui al paragrafo 2 c) di cui sopra, deve essere conforme al Protocollo. 4. Il fatto che la Parte importatrice non accusi ricevuta di una notifica, non significa che essa acconsenta al movimento transfrontaliero intenzionale.
Protocollo - art. 10
Articolo 10 PROCEDURA DECISIONALE 1. Le decisioni adottate dalla Parte importatrice sono conformi all'articolo 15. 2. La Parte importatrice deve, entro il termine stabilito all'articolo 9, indicare per iscritto all'autore della notifica se il movimento transfrontaliero intenzionale puo' aver luogo: a) solo quando la Parte importatrice ha dato il suo consenso per iscritto; oppure b) alla scadenza di un termine di almeno novanta giorni, senza altro consenso per iscritto. 3. Entro duecentosettanta giorni dopo la data di ricevimento della notifica, la Parte importatrice comunica per iscritto all'autore della notifica ed al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, la decisione di cui al paragrafo 2 a) precedente: a) autorizzando l'importazione, con o senza condizioni, ed indicando in che modo la decisione si applichera' alle ulteriori importazioni dello stesso organismo vivente modificato; b) Vietando l'importazione; c) Chiedendo informazioni pertinenti supplementari in conformita' alla sua regolamentazione nazionale o all'allegato I; il numero di giorni trascorsi fra il momento in cui la Parte importatrice chiede informazioni pertinenti supplementari e quello in cui le ottiene, non viene considerato nel calcolo del termine di cui detta Parte dispone per rispondere; d) informando l'autore della notifica che il periodo specificato nel presente paragrafo e' prolungato per una determinata durata. 4. Salvo che nel caso di un incondizionato consenso, le decisioni di cui al paragrafo 3 precedente devono indicare le ragioni che le hanno motivate. 5. Il fatto che la Parte importatrice non comunichi la sua decisione entro i duecentosettanta giorni successivi alla data di ricevimento, non significa che essa acconsente al movimento transfrontaliero intenzionale. 6. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta all'insufficienza di informazioni e di conoscenze scientifiche pertinenti sulla portata dei potenziali effetti sfavorevoli di un organismo vivente modificato sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica nella Parte importatrice, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, non impedisce a questa Parte di prendere, come opportuno, una decisione concernente l'importazione dell'organismo vivente modificato in questione, quale indicato al paragrafo 3 di cui sopra, per evitare o ridurre al minimo tali potenziali effetti sfavorevoli. 7. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo decide, nella sua prima riunione, le procedure ed i meccanismi appropriati per aiutare le Parti importatrici a prendere una decisione.
Protocollo - art. 11
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.