LEGGE 10 gennaio 2004, n. 20
Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. I
ALLEGATO ACCORDO Tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE in materia di COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "le Parti", Considerato l'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970 e le relative Procedure di attuazione approvate dal Consiglio Atlantico il 1° gennaio 1971; Considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione nel campo delle apparecchiature per la difesa, firmato il 9 novembre 1983 ed il suo annesso; Considerate le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki dei 10 e 11 dicembre 1999, nella parte consacrata alla Politica Comune Europea in materia di Sicurezza e di Difesa; Tenuto conto che il "Segretario Generale della Difesa" del Ministero della Difesa ed il Direttore del "Dipartimento Potenziamento e Sviluppo della Ricerca" del Ministero per la Ricerca per la Parte italiana, da un lato, e "le Delegue' General pour l'Armement" dei Ministero della Difesa e "le Directeur de la Technologie" del Ministero della Ricerca per la Parte francese, dall'altro, hanno adottato il 23 marzo 2000 una Dichiarazione di Intenti relativa alla cooperazione civile e militare nel campo dell'osservazione spaziale; Tenuto conto della cooperazione tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica francese relativa al sistema militare di osservazione da satellite HELIOS; Consapevoli del comune interesse ad analizzare potenziali sinergie tra i rispettivi programmi di osservazione spaziale, in particolare COSMO-SkyMed e PLEIADES; Desiderosi di potenziare le rispettive capacita' di osservazione della Terra e di economizzare le risorse nazionali per mezzo di una cooperazione per lo sviluppo di un sistema duale operativo europeo di osservazione della Terra, basato su sensori ottici e radar ad elevate prestazioni; Esprimendo la comune volonta' di contribuire alla realizzazione di un sistema di Osservazione della Terra a livello europeo come contributo all'iniziativa GMES, nel quadro della strategia spaziale europea; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Ai fini del presente Accordo i termini seguenti indicano: a) "Informazioni di Base": informazioni non generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. b) "Informazioni Prodotte": informazioni generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. c) "Contraente": qualsiasi impresa privata o pubblica che esegua lavori a titolo di un contratto nell'ambito di intese specifiche inerenti al presente Accordo. d) "Scopi difesa": utilizzazione da parte delle forze armate o a favore delle forze armate di una delle Parti "Tale definizione non comprende vendite o trasferimenti a terzi. e) "Sistema duale": sistema di osservazione da satellite sviluppato nel quadro del presente Accordo per usi militari e civili (istituzionali e commerciali), basato sui programmi francesi ed italiani di satelliti di piccole dimensioni, PLEIADES e COSMO-SkyMed. f) "GMES": "Global Monitoring Environment and Security" (Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza). g) "HELIOS": sistema militare di osservazione della Terra, basato su satelliti di osservazione ottica. h) "Informazioni": qualsiasi informazione, conoscenza o dato, tecnico o non, considerato a prescindere dalla sua forma o caratteristica, generato o utilizzato nell'ambito di esecuzione dei presente Accordo. i) "Risorse": l'accesso alla programmazione di un sistema ed ai dati da esso generati. j) "SPOT": sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti di osservazione ottica. k) "Informazioni tecniche": informazioni che si presentano sotto forma di registrazioni o documenti, di natura scientifica o tecnica, a prescindere dalla loro forma, dalle caratteristiche del documento o da qualsiasi altro mezzo di presentazione. Tali informazioni possono includere, per esempio: dati sperimentali e di prova, specifiche, elaborazione di progetti, invenzioni, brevettabili o non, scoperte, descrizioni tecniche ed altri lavori di natura tecnica, topografia di disposizione delle maschere dei circuiti a semiconduttori, raccolte di dati tecnici e di produzione, segreti industriali e know-how ed informazioni concernenti le tecniche industriali. Tali informazioni possono essere rappresentate sotto forma di documenti, riproduzioni illustrate, disegni ed altre rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetto e su pellicola (a lettura ottica, magnetica o laser), di software per programmazione e per creazione di banche dati, di tabulati di memoria di computer o dati immagazzinati nella memoria di un computer, o sotto qualsiasi altra forma. l) "Terzi ": qualsiasi persona fisica o giuridica non firmataria del presente Accordo. m) "Utente": qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dal presente Accordo ad accedere al sistema o alla sua gestione operativa.
Accordo - art. II
ARTICOLO II 1. Lo scopo del presente Accordo e' la realizzazione di una cooperazione relativa al conseguimento di una capacita' di osservazione della Terra che utilizza sensori ottici e radar, e principalmente la definizione dell'ambito entro il quale dovra' essere utilizzato e sviluppato il sistema ad uso duale. Tale sistema, unitamente ad altri sistemi di tipo militare e civile, mirera' a soddisfare le specifiche operative di programma determinate mediante Scambio di Lettere tra le Parti in occasione della firma del presente Accordo A tal fine le Parti: a) sviluppano ed utilizzano un sistema duale basato su satelliti radar e ottici di piccole dimensioni e sull'associato segmento di terra; b) utilizzano i sistemi satelliti militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo; c) prendono in considerazione lo sviluppo di altri sensori, in particolare di sensori a capacita' ottica a campo largo. 2. Il sistema duale da sviluppare comprende: a) una componente ottica che comprende 2 (due) satelliti e le funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte francese; b) una componente radar che comprende 4 (quattro) satelliti e funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte italiana; c) un segmento di terra sviluppato congiuntamente dalle Parti. Il sistema duale viene realizzato in conformita' allo scenario descritto nello scambio di Lettere richiamato nel primo paragrafo del presente Articolo. La sua architettura permette di soddisfare i requisiti del concetto di utilizzazione duale descritto all'Articolo V. 3. Il sistema duale e' realizzato tramite un programma che comprende tre fasi come descritto all'Articolo III. Il sistema duale assicura: a) la protezione degli interessi della difesa in termini di sicurezza e di priorita' delle richieste di missione. b) il soddisfacimento delle esigenze degli utenti civili o commerciali in termini di capacita' operative complessive, di accesso rapido ai dati, di disponibilita' e di qualita' delle immagini cosi' come di competitivita' dei servizi forniti. 4. Le regole relative all'utilizzazione dei sistemi militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo (famiglie HELIOS e SPOT) formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. 5. Le cooperazioni previste in materia di sviluppo e utilizzazione di altri sistemi satellitari di osservazione, quali i satelliti ottici a campo largo, formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. Lo sviluppo di una capacita' ottica a campo largo e' considerato come un prolungamento della missione SPOT 5. 6. Il presente Accordo definisce i principi generali validi per tutte le fasi di questa cooperazione. Le disposizioni inerenti ad ogni fase del programma del sistema duale (comprendente gli studi congiunti, lo sviluppo, la produzione, il lancio e l'utilizzazione del sistema duale) sono definite in accordi o intese specifiche le cui clausole sono conformi ai termini del presente Accordo. Le due Parti si comunicano reciprocamente la lista delle Amministrazioni e organismi nazionali rispettivamente designati per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.
Accordo - art. III
ARTICOLO III 1. La cooperazione sul sistema duale e' costituita dalle fasi seguenti, disciplinate da accordi o intese specifiche: Fase 1 - Studi congiunti Fase 2 - Sviluppo, produzione e lancio Fase 3 - Utilizzazione 2. La Fase 1 concerne le caratteristiche tecniche, le prestazioni, l'architettura, il piano di sviluppo, la calendarizzazione, e i costi del sistema duale sulla base dell'articolo VI. dei presente Accordo e dello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo. La Fase 2 copre lo sviluppo e la produzione di tutti i satelliti, le funzioni di terra correlate, nonche' del segmento di terra comune, ivi inclusi i lanci e la verifica in volo del sistema. Essa si conclude con la verifica in volo dell'ultimo satellite del sistema duale. La Fase 3 concerne l'utilizzazione del sistema duale a partire dalla conclusione della verifica in volo del primo satellite.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV 1. In virtu' del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato Direttivo (C.D.) composto da rappresentanti delle due Parti. Ogni delegazione e' composta da un massimo di cinque membri, di cui fanno parte almeno un rappresentante dei Ministero della Difesa e un rappresentante del Ministero della Ricerca e nomina il proprio capo delegazione. 2. Il Comitato Direttivo: a) assicura la gestione generale della cooperazione; b) propone progetti di accordi o di intese specifiche destinate a rispondere ai bisogni e alle esigenze militari e civili delle due Parti per quanto concerne le prestazioni, la calendarizzazione, le condizioni di utilizzazione e l'accesso ai dati; c) si pronuncia sugli aspetti relativi ai costi ed alla loro ripartizione nel quadro della contribuzione finanziaria di ciascuna Parte; d) raccomanda alle Autorita' competenti l'approvazione delle modifiche al presente Accordo e agli accordi e intese specifiche associati; e) vigila al rispetto degli aspetti di sicurezza della cooperazione conformemente agli Accordi in vigore in materia di sicurezza; f) esprime un parere su ogni domanda di partecipazione a questa cooperazione come previsto all'Articolo XIII. 3. Il Comitato Direttivo, la cui composizione e' comunicata per via diplomatica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l'anno alternativamente in Italia e in Francia. A seguito della richiesta di una delle Parti possono essere organizzate altre riunioni. Ogni riunione e' presieduta dal Capo Delegazione della Parte ospitante. La Parte ospitante provvede al servizio di segreteria e redige il resoconto. Tutte le decisioni dei Comitato Direttivo sono prese congiuntamente. Il Comitato Direttivo puo' istituire gruppi di' lavoro qualora lo ritenga necessario. Il Comitato Direttivo puo' anche ricorrere ad esperti nazionali per risolvere alcune questioni specifiche.
Accordo - art. V
ARTICOLO V 1. L'utilizzazione dei sistema duale e' aperta a diverse categorie di utenti: pubblici, istituzionali, privati e commerciali. Poiche' il sistema deve ugualmente fornire servizi ad utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti, devono essere rispettati i seguenti vincoli, strettamente correlati alle esigenze della difesa. a) Priorita' nella pianificazione delle missioni giornaliere i) le richieste di missione provenienti dai Ministeri della Difesa, coerenti con le esigenze espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo, devono essere soddisfatte su base prioritaria; ii) in situazioni di crisi quando le richieste delle Parti sono definite come Casi Molto Urgenti, il sistema deve consentire la possibilita' di una riprogrammazione della missione e dovra' permettere di trattare i dati generati dal satellite nel piu' breve tempo possibile, ed in ogni caso prima di qualsiasi altra richiesta, incluse quelle provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti. b) Riservatezza i. solamente gli utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti sono autorizzati a conoscere le domande di missioni, le pianificazioni cosi' come i prodotti dei propri Ministeri della Difesa; ii. la pianificazione delle richieste e' a carico di ogni ente civile e militare; iii. le richieste dei Ministeri della Difesa sono raggruppate in un piano comune, sotto il controllo delle autorita' dei Ministeri della Difesa; iv. il controllo della conformita' dei piano civile con le regole di sicurezza comuni, cosi'' come la convalida del "piano definitivo di attivita' dei sensori" sono assicurati dagli organismi governativi di sicurezza con gli appropriati strumenti software; v. le misure sopra descritte sono attuate da un'istanza di coordinamento il cui personale sara' sia civile che militare e che sara' istituita con un accordo specifico. c) Sicurezza delle comunicazioni Mezzi appropriati sono istituiti per assicurare dei collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. Inoltre, i dati dei Ministeri della Difesa sono codificati per mezzo di adeguate chiavi di cifratura nazionali o multinazionali. d) Accesso ai dati grezzi degli archivi civili Gli utenti dei Ministeri della Difesa hanno libero accesso ai dati grezzi degli archivi civili, in conformita' alle regole comuni di utilizzazione dei dati che formano oggetto di un accordo specifico. e) Utilizzazione dei prodotti dei Ministeri della Difesa I prodotti generati per specifiche esigenze dei Ministeri della Difesa possono eventualmente essere messi a disposizione di utenti commerciali o privati dopo essere stati sottoposti ad un processo di degradazione e declassifica, in conformita' alle regole comuni di utilizzazione dei dati, che formano l'oggetto di una intesa specifica. f) Controllo governativo i) le Parti hanno diritto di veto sulle richieste di missione e sulla diffusione dei dati di archivio, con l'eccezione delle richieste provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti; ii) le Parti hanno accesso alle richieste di missione di altri utenti del sistema. Tale controllo e' esercitato dagli organismi governativi di sicurezza. 2. Le Parti concordano di studiare e sviluppare congiuntamente delle procedure di degradazione delle immagini classificate, al fine di poterne abbassare il livello di classifica. 3. Le regole comuni di utilizzazione dei dati del sistema duale che disciplinano l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione, la distruzione, la protezione e la non divulgazione dei dati, sono definite prima della conclusione della Fase 1 in un'intesa specifica sull'utilizzazione del sistema.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI 1. Principi generali E' intenzione delle Parti contribuire in maniera equilibrata alla cooperazione per tutta la sua durata. Tale equilibrio prende in considerazione: a) le contribuzioni finanziarie ai costi delle Fasi 1 e 2 del sistema duale; b) il valore delle risorse messe a disposizione della cooperazione da ciascuna delle Parti. 2. Costi relativi al sistema duale La Parte francese contribuisce con la fornitura della componente ottica il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 440 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). La Parte italiana contribuisce con la fornitura della componente radar il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 570 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). Ciascuna delle Parti contribuisce nella misura del 50% al finanziamento del segmento di terra congiuntamente sviluppato il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 60 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). Ciascuna Parte si impegna a finanziare i costi della gestione operativa del segmento spaziale e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento che rientrano nella sua responsabilita'. Ciascuna delle Parti sostiene i costi della gestione operativa di ulteriori installazioni del segmento di terra dispiegate sul suo territorio per proprie esigenze nazionali. Gli impegni formali sui costi di ciascuna fase sono assunti in base agli accordi relativi alle differenti fasi. Il costo totale del sistema, compreso il costo del funzionamento operativo e' determinato alla fine della Fase 1. Le partecipazioni finanziarie incrociate sono prese in esame nel corso della Fase 1. 3. Costi relativi ai sistemi di satelliti militari e civili attualmente utilizzati o in corso di sviluppo: I sistemi attualmente in corso di sviluppo (SPOT5 e HELIOS II) continuano ad essere finanziati come previsto all'origine. L'investimento del Ministero della Difesa francese nel programma HELIOS II e' chiamato a soddisfare le esigenze della Difesa in materia ottica alle condizioni definite nell'Articolo II.4 e nell'Articolo VII. 4. Costi relativi all'eventuale sviluppo di sistemi futuri: I costi di eventuali futuri sistemi formano oggetto di accordi o di intese specifiche.
Accordo - art. VII
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