LEGGE 10 gennaio 2004, n. 25
Entrata in vigore del provvedimento: 4/2/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo come emendato.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola (di seguito denominati le Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base ad Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza limitare la generalita' di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' altri diritti "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui possono essere investiti; b) titoli azionari, quote di partecipazione, obbligazioni o ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi' come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale. 7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Con le eccezioni previste al punto 2 del Protocollo, gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' ed imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiusti o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di libero scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Risarcimento per Danni o Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerente, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' stabilito sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verra' calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sara' quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' nella valuta dell'investimento, in misura non inferiore al valore iniziale dell'investimento maggiorato degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, dei profitti non distribuiti e dei fondi di riserva e decurtato del valore delle riduzioni e perdite di capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall' investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro un mese. 7. Il risarcimento comprendere gli interessi calcolati in base al tasso LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di stabilire se tale esproprio, e ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere tutte le altre questioni ad esso connesse. 9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 11. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Modalita' dei Trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed una entita' di una delle Parti, abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottopone per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Accordo - art. 10
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