DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 34

Type Decreto legislativo
Publication 2004-01-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero delle attività produttive, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria e del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso in data 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1.Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di: a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali; b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese; c) promuovere la concorrenza; d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività; e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.».

2.Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati: a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti; b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale; e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo. 2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio. 2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.