DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 395
Entrata in vigore del provvedimento: 26/2/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
2.Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministratore competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)». - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei comitati degli italiani all'estero): «Art. 26 (Regolamento di attuazione) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), e successive modificazioni: «1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni». Note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero): «1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero): «8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge». - Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), e successive modificazioni: «Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le agenzie consolari di prima categoria».
Art. 2
Istituzione di un nuovo Comitato
1.In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge.
2.In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea. Il testo del regolamento e' trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, com-ma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato». 2. (Omissis). 3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, piu' Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di piu' comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».
Art. 3
Compiti e funzioni del Comitato
1.I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata.
2.Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, sono convocate, previa intesa, o dall'autorita' consolare o dal Comitato. Alla convocazione e' unito l'ordine del giorno ed e' allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti.
3.I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere e) ed f), della legge, sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge.
4.Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attivita'. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giornidalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.
5.Il capo dell'ufficio consolare comunica al presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.
6.I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano tali funzioni nell'ambito delle materie previste dall'articolo 2 della legge.
7.Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attivita' entro il 30 novembre di ogni anno.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 2 (Compiti e funzioni del Comitato) - 1. Ciascun comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun comitato opera per la realizzazione di tali iniziative. 2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi. 3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunita' italiana. 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato: a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi; b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'art. 3; e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1; f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome; h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. 5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale. 6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento». - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «3. L'autorita' consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani puo' istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non piu' di dodici esponenti della comunita' italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformita' alla normativa relativa ai comitati eletti».
Art. 4
Finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri
1.L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, e' subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che e' trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare (originale e copia autenticata), datata, firmata dal presidente del Comitato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
2.Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.
3.Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata dal presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna e' redatto un verbale di consistenza.
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