DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 396
Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato n. 3;
Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1
(L) Oggetto
1.Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
Art. 2
(L-R) Definizioni
Art. 3
(L) Emissione
2.Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4
(L) Strumenti finanziari
1.Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Art. 5
(L) Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
1.La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2.Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3.Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4.Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
5.Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. (L).
6.Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
7.Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovra' comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L).
8.Il conto non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
9.Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui al comma 7 . Il Ministro puo' altresi', con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).
Art. 6
(L) Denominazione del debito pubblico interno
1.A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7
(L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1.A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
Art. 8
(L) Pagamenti di debito pubblico
1.Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
2.I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'. (L).
3.Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Art. 9
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Art. 10
(L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
1.A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi -- ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11
(L) Sistema di gestione accentrata
1.Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).
2.Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12
(L) Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
1.Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2.A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).
3.L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
Art. 13
(L) Compiti dell'intermediario
2.Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).
Art. 14
(L) Diritti del titolare del conto
1.Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2.Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15
(L) Costituzione di vincoli
1.I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2.Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
Art. 16
(L) Responsabilita' dell'intermediario
1.L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).
Art. 17
(L) Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1.Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Tesoro. (L).
Art. 18
(L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
1.I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2.Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3.Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19
(L) Conservazione dei documenti
1.I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2.Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20
(L) Pagamento di valori
1.Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
Sezione II Prescrizione
Art. 21
(L) Prescrizione degli interessi e del capitale
1.Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2.E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).
Art. 22
(L) Interruzione della prescrizione
1.La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).
2.La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23
(L) Termini di prescrizione
1.Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile.
Sezione III Gestione accentrata
Art. 24
(R) Individuazione delle societa' di gestione accentrata
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- 6.
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Art. 25
(R) Soggetti ammessi ai sistemi
1.
Art. 26
(R) Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
- 3.
Art. 27
(R) Quadratura dei conti
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- 4.
Art. 28
(R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
- 3.
Art. 29
(R) Informazione al pubblico
1.
Art. 30
(R) Cancellazione dal listino
1.
Sezione II Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31
(R) Regolamento del mercato
- 3.
Art. 32
Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. 2. 3. 4. 5.
Art. 33
(R) Specialisti in titoli di Stato
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- 6.
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Art. 34
(R) Societa' di gestione
2.
Art. 35
(R) Vigilanza sui mercati
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