DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 397
Entrata in vigore del provvedimento: 24/3/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato n. 3;
Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1
(L) Oggetto
1.
Art. 2
(L-R) Definizioni
Art. 3
(L) Emissione
2.
Art. 4
(L) Strumenti finanziari
1.
Art. 5
(L) Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
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- 9.
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Art. 6
(L) Denominazione del debito pubblico interno
1.
Art. 7
(L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1.
Art. 8
(L) Pagamenti di debito pubblico
- 3.
Art. 9
(R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
1.Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
2.I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
Art. 10
(L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
1.
Art. 11
(L) Sistema di gestione accentrata
2.
Art. 12
(L) Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
- 3.
Art. 13
(L) Compiti dell'intermediario
2.
Art. 14
(L) Diritti del titolare del conto
2.
Art. 15
(L) Costituzione di vincoli
1.
Art. 16
(L) Responsabilita' dell'intermediario
1.
Art. 17
(L) Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1.
Art. 18
(L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
- 3.
Art. 19
(L) Conservazione dei documenti
2.
Art. 20
(L) Pagamento di valori
1.
Sezione II Prescrizione
Art. 21
(L) Prescrizione degli interessi e del capitale
2.
Art. 22
(L) Interruzione della prescrizione
2.
Art. 23
(L) Termini di prescrizione
1.
Sezione III Gestione accentrata
Art. 24
(R) Individuazione delle societa' di gestione accentrata
1.La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R).
2.Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R).
4.Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R).
5.Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R).
6.Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
Art. 25
(R) Soggetti ammessi ai sistemi
1.Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).
Art. 26
(R) Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
2.A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
3.La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
Art. 27
(R) Quadratura dei conti
1.La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).
2.La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
3.La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26. La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
4.La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi degli articoli 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).
Capo II Mercato secondario dei titoli di Stato Sezione I Ammissione a quotazione dei titoli di Stato
Art. 28
(R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
1.Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
2.La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R).
3.La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).
Art. 29
(R) Informazione al pubblico
1.Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).
Art. 30
(R) Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
Sezione II Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31
(R) Regolamento del mercato
2.I regolamenti di cui al comma 1, e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro 90 giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformita' al presente capo e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R).
3.Per la pubblicita' dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
Art. 32
(R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
2.Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma 1 sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R).
3.Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. (R).
4.Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
5.La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
Art. 33
(R) Specialisti in titoli di Stato
1.Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato «elenco degli specialisti in titoli di Stato» (gli «specialisti»), gli operatori principali di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente. (R).
4.Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro. (R).
5.Il Tesoro sottopone a verifica ogni 2 anni l'elenco degli «specialisti» di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli «specialisti», l'esclusione di uno di essi puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R).
6.Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attivita' svolta. La societa' di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro puo' richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).
Art. 34
(R) Societa' di gestione
2.La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
Art. 35
(R) Vigilanza sui mercati
1.La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La societa' di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
2.La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' effettuare ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. (R).
3.In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. (R).
4.La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. (R).
5.La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza, con particolare riguardo all'operativita' degli operatori di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R),
Art. 36
(R) Informativa alla CONSOB
1.La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R).
2.La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
Art. 37
Vigilanza sulle societa' di gestione
1.Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 35, comma 2. (R).
2.Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 58/1998. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. (R).
3.La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
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